Pietro Berti

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Anchorage

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sabato 12 marzo 2011

Istituzioni e altri organi dell'Unione europea

(Queste pagine sono in fase di revisione e saranno aggiornate nel corso delle prossime settimane. Per ottenere informazioni più aggiornate, si prega di continuare a tornare su queste pagine e di consultare altresì gli articoli sul Trattato di Lisbona)
Istituzioni e altri organi dell'Unione europea
L’Unione europea (UE) non è una federazione come gli Stati Uniti, né un semplice organismo per la cooperazione tra i governi, come le Nazioni Unite. È, infatti, un organismo unico nel suo genere. I paesi che costituiscono l’UE (gli “Stati membri”) uniscono le loro sovranità per guadagnare una forza e un’influenza mondiale che nessuno di essi potrebbe acquisire da solo.
Nella pratica, mettere insieme le sovranità significa che gli Stati membri delegano alcuni dei loro poteri decisionali alle istituzioni comuni da loro stessi create in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.
Il processo decisionale dell’UE, in generale, e la procedura di codecisione, in particolare, implicano la partecipazione di tre istituzioni principali:
il Parlamento europeo (PE), che rappresenta i cittadini ed è eletto direttamente da questi;
il Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i singoli Stati membri;
la Commissione europea, che ha il compito di difendere gli interessi generali dell’Unione.
Da questo “triangolo istituzionale” hanno origine le politiche e le leggi applicate in tutta l’UE. Di norma, è la Commissione a proporre nuove leggi mentre spetta al Parlamento e al Consiglio adottarle. La Commissione e gli Stati membri applicano poi le leggi, e la Commissione le fa rispettare.
Di vitale importanza è il ruolo svolto da altre due istituzioni: la Corte di giustizia che vigila sullo stato di diritto comunitario e la Corte dei conti che ha una funzione di controllo sul finanziamento delle attività dell’Unione.
I poteri e le responsabilità di queste istituzioni sono sanciti dai trattati, che sono la base di tutte le attività dell’UE. I trattati stabiliscono anche le regole e le procedure che le istituzioni dell’UE sono tenute a seguire. I trattati sono approvati dai presidenti e/o dai primi ministri di tutti i paesi dell’UE e ratificati dai loro parlamenti.
Oltre a tali istituzioni, l’UE possiede una serie di altri organismi che svolgono funzioni specializzate:
il Comitato economico e sociale europeo rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori;
il Comitato delle regioni rappresenta gli enti regionali e locali;
la Banca europea per gli investimenti finanzia i progetti d’investimento dell’UE e sostiene le piccole e medie imprese attraverso il Fondo europeo per gli investimenti;
la Banca centrale europea è responsabile della politica monetaria europea;
il Mediatore europeo: prende in esame i reclami inerenti a cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE;
il Garante europeo per la protezione dei dati ha funzioni di salvaguardia della riservatezza dei dati personali dei cittadini;
l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica informazioni in merito all’UE;
l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee assume personale destinato alle istituzioni e ad altri organismi dell’UE.
la Scuola europea di amministrazione ha il compito di offrire al personale dell’UE una formazione in settori specifici.
Sono state inoltre istituite agenzie specializzate con la funzione di svolgere determinati compiti a carattere tecnico, scientifico o direzionale.
Parlamento europeo (PE)
Il Parlamento europeo (PE) è eletto dai cittadini dell’Unione europea e ne rappresenta gli interessi. Le sue origini risalgono agli anni ’50 e ai trattati istitutivi; a partire dal 1979 i suoi membri sono eletti direttamente dalla popolazione che il Parlamento stesso rappresenta.
Le elezioni si svolgono ogni cinque anni e tutti i cittadini dell'UE hanno diritto di votare e di candidarsi, dovunque vivano all'interno dell'UE. Le ultime elezioni si sono svolte nel giugno 2009. Il Parlamento esprime pertanto la volontà democratica dei cittadini dell’Unione (oltre 490 milioni di persone) e ne rappresenta gli interessi interagendo con le altre istituzioni dell’UE. L’attuale Parlamento è costituito da 736 membri provenienti dai 27 paesi dell’UE. In linea di principio, a partire dalla prossima legislatura (2009 – 2014) il numero degli europarlamentari non dovrà essere superiore a 736.
I membri del Parlamento europeo non sono riuniti in base a schieramenti nazionali ma secondo sette gruppi politici paneuropei, che rappresentano, fra tutti, i diversi punti di vista sull’integrazione europea, da quello più fortemente federalista a quello apertamente euroscettico.
Jerzy Buzek è stato eletto presidente del Parlamento europeo il 14 luglio 2009 e rimarrà in carica per due anni e mezzo (fino a gennaio 2012).
Numero di seggi per gruppo politico, aggiornato al 14.07.2009

Gruppo politico
Sigla
Numero di seggi
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani)
EPP
265
Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo
S&D
184
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
ALDE
84
Gruppo Verde/Alleanza libera europea
Greens/EFA
55
Conservatori e Riformisti europei
ECR
55
Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
GUE/ NGL
35
Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
EFD
32
Non iscritti
NA
26
TOTALE

736
Numero di seggi per paese (legislatura 2009-2014)
Austria
17
Lussemburgo
6
Belgio
22
Malta
5
Bulgaria
17
Paesi Bassi
25
Cipro
6
Polonia
50
Danimarca
13
Portogallo
22
Estonia
6
Regno Unito
72
Finlandia
13
Repubblica ceca
22
Francia
72
Romania
33
Germania
99
Slovacchia
13
Grecia
22
Slovenia
7
Irlanda
12
Spagna
50
Italia
72
Svezia
18
Lettonia
8
Ungheria
22
Lituania
12
Totale
736
Dove ha sede il Parlamento
Il Parlamento europeo dispone per le sue attività di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia).
Lussemburgo è sede degli uffici amministrativi, ovvero del “Segretariato generale”. Le riunioni generali del Parlamento, dette “sessioni plenarie”, si svolgono a Strasburgo e talvolta a Bruxelles. A Bruxelles si tengono inoltre le riunioni di comitato.

Di cosa si occupa il Parlamento
Il Parlamento europeo ha sede in Francia, ma anche in Belgio e Lussemburgo.
Il Parlamento ha tre funzioni principali:
condivide con il Consiglio il potere legislativo in molti settori d’intervento. L’elezione diretta del PE da parte dei cittadini contribuisce a garantire la legittimità democratica del diritto europeo.
esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni dell’UE e in particolare sulla Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha diritto di censura sulla Commissione nel suo insieme.
condivide con il Consiglio il poteredi bilancio dell’UE e può quindi incidere sulle spese comunitarie. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso.
Queste tre funzioni sono illustrate più dettagliatamente in appresso.
1. Il potere legislativo
La procedura più comune per l’adozione (ovvero “approvazione”) della legislazione dell’UE è la “codecisione”. Questa procedura pone il Parlamento europeo e il Consiglio su un piano di parità e si applica all’iter legislativo inerente ad un’ampia fascia di settori.
In alcuni campi d’intervento (per esempio: agricoltura, politica economica, visti ed immigrazione) il Consiglio delibera da solo ma è tenuto a consultare il Parlamento. Il parere conforme del Parlamento è indispensabile inoltre per decisioni importanti, quali il consenso all’adesione di nuovi paesi all’UE.
Inoltre, il Parlamento dà impulso a una nuova legislazione esaminando il programma di lavoro annuale della Commissione, studiando quali nuove leggi possano essere necessarie e chiedendo alla Commissione di presentare proposte.
Le sessioni plenarie, seguite da tutti i deputati, si svolgono di norma a Strasburgo (una settimana al mese) e talvolta a Bruxelles (due giorni).
2. Il controllo democratico
Il Parlamento esercita il controllo democratico su tutte le altre istituzioni dell’UE in diversi modi.
All’entrata in carica di una nuova Commissione, i componenti sono designati dai governi degli Stati membri dell’UE ma non possono essere nominati senza l’approvazione del Parlamento. Il Parlamento tiene colloqui individuali con ciascuno di loro, incluso il Presidente designato, e procede quindi al voto che deciderà o meno l’approvazione della Commissione nel suo insieme.
Per l’intera durata del suo mandato, la Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, il quale può approvare una “mozione di censura” che richiede le dimissioni collettive della Commissione.
Più in generale, il Parlamento esercita il controllo tramite l’esame costante delle relazioni sottopostegli dalla Commissione (relazione annuale generale, relazioni sull’esecuzione del bilancio, ecc.). Inoltre i deputati pongono regolarmente alla Commissione delle interrogazioni, alle quali i commissari sono tenuti per legge a rispondere.
Il Parlamento svolge anche un ruolo di controllo sul lavoro del Consiglio: i deputati sottopongono regolari interrogazioni al Consiglio e il Presidente del Consiglio, oltre a partecipare a dibattiti importanti, assiste alle sessioni plenarie del PE.
La funzione di controllo democratico è esercitata dal Parlamento anche attraverso l’esame delle petizioni presentate da privati cittadini e l’istituzione di commissioni d’inchiesta.
Infine, il Parlamento apporta il suo contributo a tutti i vertici dell’UE (le riunioni del Consiglio europeo). All’apertura di ciascun vertice, il presidente del Parlamento è invitato a esprimere le idee e le preoccupazioni del Parlamento su temi chiave e problemi all’ordine del giorno del Consiglio europeo.
3. Il potere di bilancio
Il bilancio annuale dell’UE è frutto di una decisione congiunta del Parlamento e del Consiglio. Viene quindi discusso in Parlamento nel corso di due letture successive ed entra in vigore solo dopo la firma del presidente del Parlamento.
La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento (COCOBU) verifica come vengono spese le risorse di bilancio ed ogni anno il Parlamento decide se approvare il modo in cui la Commissione ha gestito il bilancio nel precedente esercizio finanziario. Questa procedura di approvazione è nota in termini tecnici come “concessione del discarico”.

Com’è organizzato il lavoro del Parlamento
Il lavoro del Parlamento si articola in due parti principali:
Preparazione della sessione plenaria La preparazione per la sessione plenaria viene effettuata dai deputati nelle diverse commissioni parlamentari specializzate in particolari settori dell’attività dell’UE. I temi da dibattere vengono anche discussi dai gruppi politici;
La sessione plenaria propriamente detta. Le sessioni plenarie si svolgono di norma a Strasburgo (una settimana al mese) e talvolta a Bruxelles (due giorni). In tali sessioni, il Parlamento esamina la legislazione proposta e vota gli emendamenti prima di giungere a una decisione sul testo complessivo.
Gli altri punti all’ordine del giorno possono riguardare “comunicazioni” del Consiglio e della Commissione o temi legati all’attualità, nell’ambito dell’Unione europea o nel resto del mondo.
Consiglio dell’Unione europea
Il Consiglio è il principale organo decisionale dell’UE. Come il Parlamento europeo, è stato creato dai trattati istitutivi negli anni ’50. Esso rappresenta gli Stati membri e alle sue riunioni partecipa un ministro di ciascun governo nazionale degli Stati membri.
I ministri partecipano alle riunioni in funzione dei temi all’ordine del giorno. Se, per esempio, il Consiglio deve discutere problemi ambientali, alle riunioni partecipa il ministro dell’Ambiente di ciascun paese dell’UE e si parla di ‘Consiglio Ambiente’.
Le relazioni dell’UE con il resto del mondo vengono curate dal “Consiglio Affari generali e relazioni esterne”. Ma, dal momento che tale formazione è responsabile anche per le questioni politiche, può partecipare alle sue riunioni qualsiasi ministro o segretario di Stato scelto dal rispettivo governo.
Consiglio Affari generali e relazioni esterne
Esistono, in tutto, nove diverse configurazioni di Consiglio:
Affari generali e relazioni esterne
Affari economici e finanziari (ECOFIN)
Giustizia e affari interni (GAI)
Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori
Concorrenza
Trasporti, telecomunicazioni ed energia
Agricoltura e pesca
Ambiente
Istruzione, gioventù e cultura
Ciascun ministro del Consiglio è autorizzato a impegnare il proprio governo. In altre parole, la sua firma è la firma di tutto il governo. Inoltre, ciascun ministro in sede di Consiglio è responsabile per il proprio parlamento nazionale e per i cittadini che tale Parlamento rappresenta. Ciò garantisce la legittimità democratica delle decisioni del Consiglio.
I presidenti e/o i primi ministri degli Stati membri, insieme al Presidente della Commissione europea, si riuniscono in sede di Consiglio europeo fino a quattro volte all’anno. Questi vertici fissano la politica generale dell’UE e risolvono questioni che non potrebbero trovare soluzione a un livello inferiore (ossia dai ministri in normali riunioni del Consiglio). Data la loro importanza, le discussioni del Consiglio europeo si protraggono spesso fino a tarda notte e sono oggetto di particolare attenzione da parte dei media.

Di cosa si occupa il Consiglio
Javier Solana nella sua funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, è il volto della diplomazia UE
Il Consiglio ha sei responsabilità principali:
approvare leggi, unitamente al Parlamento, in molti settori;
coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri;
concludere accordi internazionali tra l’UE e altri Stati o organizzazioni internazionali;
approvare il bilancio dell’UE insieme al Parlamento europeo;
elaborare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC: per maggiori dettagli, si veda la sezione Politica estera e di sicurezza comune), sulla base degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
coordinare la cooperazione fra i tribunali e forze di polizia nazionali in materia penale (si veda la sezione Libertà, sicurezza e giustizia ).
La maggior parte di tali responsabilità riguarda l’ambito “comunitario”, ossia quei settori d’intervento per i quali gli Stati membri hanno stabilito di mettere insieme le loro sovranità e delegare i poteri decisionali alle istituzioni dell’UE. Tale ambito costituisce il “primo pilastro” dell’Unione europea. Le ultime due responsabilità, tuttavia, riguardano per lo più settori in cui gli Stati membri non hanno delegato i propri poteri ma stanno semplicemente cooperando. Questo ambito è definito “cooperazione intergovernativa” e comprende il secondo e terzo “pilastro” dell’Unione europea.
Le attività del Consiglio sono illustrate più dettagliatamente in appresso.
1. Legislazione
Gran parte della legislazione dell’UE viene adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento (si veda la sezione: Il processo decisionale dell’UE ).
Di norma, il Consiglio agisce solo su proposta della Commissione mentre a quest’ultima spetta, in linea di principio, assicurare che, una volta adottata, la legislazione dell’UE sia correttamente applicata.
2. Coordinamento delle politiche degli Stati membri
I paesi dell’UE si sono accordati per una politica economica globale basata su uno stretto coordinamento tra le loro politiche economiche nazionali. Tale coordinamento è realizzato dai ministri dell’economia e delle finanze, che costituiscono insieme il Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN).
Inoltre i paesi dell’UE intendono creare maggiore occupazione e migliorare il funzionamento dei servizi per l’istruzione, la sanità e la previdenza sociale. Pur rimanendo responsabili della politica attuata nei rispettivi paesi per questi settori, gli Stati membri possono trovare accordi su obiettivi comuni e ciascuno può apprendere il meglio dell’esperienza altrui. Questo processo è chiamato “metodo di coordinamento aperto” e viene attuato nell’ambito del Consiglio.
3. Accordi internazionali
Ogni anno il Consiglio “conclude” (ossia firma ufficialmente) una serie di accordi tra l’Unione europea, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Tali accordi possono riguardare settori generali come il commercio, la cooperazione e lo sviluppo o settori specifici come quello tessile, la pesca, le scienze e la tecnologia, i trasporti ecc.
Inoltre, il Consiglio può concludere convenzioni tra gli Stati membri dell’UE in settori come l’imposizione fiscale, il diritto delle imprese o la protezione consolare. Le convenzioni possono inoltre riguardare l’ambito della cooperazione sui temi della libertà, sicurezza e giustizia.
4. Approvazione del bilancio dell’UE
Il bilancio annuale dell’UE viene deciso congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
5. Politica estera e di sicurezza comune
Gli Stati membri cooperano allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune (PESC). Tuttavia, politica estera, sicurezza e difesa rappresentano questioni sulle quali ogni singolo governo nazionale mantiene un controllo indipendente. In tali settori, infatti, essi non hanno messo insieme le sovranità nazionali, per cui il Parlamento e la Commissione europea svolgono in tale ambito soltanto un ruolo limitato. I paesi dell’UE possono comunque trarre notevoli vantaggi dal lavoro comune su questi temi e il Consiglio rappresenta la sede principale in cui ha luogo tale “cooperazione intergovernativa”.
Con l’obiettivo di rendere più efficace la risposta del Consiglio alle crisi internazionali, l’Unione europea ha creato una “Forza d’intervento rapido”, che tuttavia non costituisce un esercito europeo. I suoi membri, infatti, continuano a far parte delle forze armate nazionali e restano sotto il comando nazionale; inoltre il loro ruolo si limita ad interventi umanitari, azioni di salvataggio, missioni di pace e ad altri incarichi inerenti alla gestione di crisi. Nel 2003, per esempio, l’UE ha condotto un’operazione militare (nome in codice: Artemide) nella Repubblica democratica del Congo e nel 2004 ha avviato una missione di pace in Bosnia‑Erzegovina (nome in codice: Altea).
Per queste operazioni, il Consiglio è assistito dagli organismi seguenti:
il Comitato politico e di sicurezza (CPS)
il Comitato militare dell’UE (CMUE)
lo Stato maggiore dell’UE (SMUE), costituito da esperti militari distaccati presso il Segretariato del Consiglio dagli Stati membri.

6. Libertà, sicurezza e giustizia
I cittadini dell’UE sono liberi di vivere e lavorare in qualsiasi paese dell’Unione vogliano scegliere e devono poter trovare dovunque pari condizioni di accesso alla giustizia civile. È necessario quindi che i tribunali nazionali lavorino insieme per garantire, per esempio, che una sentenza emessa da un paese dell’UE in materia di divorzio o di affidamento dei minori venga riconosciuta da tutti gli altri paesi membri.
La libera circolazione nell’ambito dell’UE rappresenta un significativo beneficio per i cittadini che osservano la legge ma va a vantaggio anche di criminali e terroristi. La lotta al fenomeno della criminalità transfrontaliera richiede la cooperazione transfrontaliera tra autorità giudiziarie, forze di polizia, funzionari doganali e servizi per l’immigrazione di tutti i paesi dell’UE.
Essi devono garantire, per esempio:
che le frontiere esterne dell’UE siano effettivamente presidiate;
che i funzionari delle dogane e della polizia scambino informazioni sui movimenti dei presunti trafficanti di droga e delle organizzazioni criminali di immigrazione clandestina;
che i richiedenti asilo siano considerati e trattati con le stesse modalità in tutta l’UE, in modo da evitare il fenomeno degli spostamenti dei richiedenti asilo da uno Stato membro all’altro alla ricerca delle condizioni migliori (il cosiddetto “asylum shopping”).
Questioni come queste sono materia di lavoro del Consiglio Giustizia e affari interni, in altre parole dei ministri della Giustizia e dell’Interno. L’obiettivo è creare entro i confini dell’UE un unico “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

Com’è organizzato il lavoro del Consiglio
Bandiere degli Stati membri dell’UE
COREPER
Ogni Stato membro dell’UE è presente a Bruxelles con un gruppo permanente (‘rappresentanza’) che lo rappresenta e ne difende gli interessi a livello comunitario. Il capo di ciascuna rappresentanza è l’ambasciatore di quello Stato presso l’UE.
Tali ambasciatori (noti come “rappresentanti permanenti”) si riuniscono in sede di comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) con frequenza settimanale. La funzione del comitato è preparare il lavoro del Consiglio, ad eccezione di gran parte delle questioni agricole, di cui si occupa il comitato speciale per l’agricoltura. Il COREPER è assistito da una serie di gruppi di lavoro, formati da funzionari delle amministrazioni nazionali.
La presidenza del Consiglio
La presidenza del Consiglio viene assunta a turno dagli Stati membri ogni sei mesi. In pratica, ogni paese dell’UE si fa carico dell’agenda del Consiglio e presiede tutte le riunioni per un periodo di sei mesi, promuovendo le decisioni legislative e politiche e negoziando compromessi tra gli Stati membri.
Per esempio, se il Consiglio Ambiente deve riunirsi nel secondo semestre del 2006 la presidenza sarà assicurata dal ministro dell’Ambiente finlandese dal momento che, in quel periodo, sarà la Finlandia ad esercitare la presidenza del Consiglio.
Elenco dei paesi che assumeranno la presidenza del Consiglio dell'UE fino al giugno 2020
Il Segretariato generale
La presidenza è assistita dal Segretariato generale che prepara e garantisce il buon funzionamento del lavoro del Consiglio a tutti i livelli.
Nel 2004 Javier Solana è stato rinominato segretario generale del Consiglio. Egli ricopre inoltre la carica di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza (PESC) e in tale veste coopera al coordinamento delle attività comunitarie a livello mondiale. In conformità del nuovo Trattato di Lisbona, l’Alto rappresentante sarà sostituito da un ministro per gli Affari esteri dell’UE.
Il segretario generale è assistito da un segretario generale aggiunto responsabile della gestione del Segretariato generale.
Quanti voti per paese?
Le decisioni in sede di Consiglio vengono prese mediante voto.Quanto più numerosa è la popolazione di un paese, tanto maggiore è il numero di voti di cui tale paese dispone; le cifre sono tuttavia ponderate a favore dei paesi con meno abitanti:

Germania, Francia, Italia e Regno Unito:
29
Spagna e Polonia:
27
Romania:
14
Paesi Bassi:
13
Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo:
12
Austria, Bulgaria e Svezia:
10
Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia:
7
Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia:
4
Malta:
3
TOTALE
345


"Voto a maggioranza qualificata"
In alcuni settori particolarmente delicati, quali la politica estera e di sicurezza comune, l'imposizione fiscale, le politiche d'asilo e di immigrazione, le decisioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità.In altre parole, in tali settori ciascuno Stato membro ha il diritto di veto.
Per gran parte delle questioni, tuttavia, il Consiglio adotta le decisioni con “voto a maggioranza qualificata” (VMQ).
La maggioranza qualificata si verifica:
se una maggioranza di Stati membri (in alcuni casi, una maggioranza di due terzi) approva
e
se vi è un minimo di 255 voti favorevoli, che corrispondono al 73,9% del totale.
Inoltre, ogni Stato membro potrà chiedere la conferma che i voti favorevoli rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione.Se così non dovesse essere, la decisione non sarà adottata.

Commissione europea
La Commissione è indipendente dai governi nazionali e il suo ruolo consiste nel rappresentare e tutelare gli interessi dell’UE nel suo insieme. È suo compito elaborare proposte per nuove leggi europee da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione costituisce inoltre l’organo esecutivo dell’UE ed è quindi, in altri termini, responsabile dell’attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio. Ciò significa amministrare l’attività corrente dell’Unione europea, cioè garantire l’attuazione delle politiche, la gestione dei programmi e l’impiego dei fondi stanziati.
Come il Parlamento e il Consiglio, la Commissione europea nasce negli anni Cinquanta dai trattati istitutivi dell’Unione europea.
Che cos’è la Commissione
La Commissione è composta da 27 donne e uomini – uno per ciascuno Stato membro.
Il termine “Commissione” è utilizzato con due accezioni diverse. Si riferisce innanzitutto al collegio di uomini e donne, uno per ciascun paese dell’Unione, nominati per sovrintendere alle attività dell’istituzione e prendere decisioni; in secondo luogo, il termine Commissione sta ad indicare l’istituzione stessa e il suo personale.
I membri della Commissione sono chiamati informalmente “commissari”. Hanno ricoperto cariche politiche nei rispettivi paesi d’origine e molti di loro sono stati anche ministri di governo, ma in qualità di membri della Commissione s’impegnano ad agire nell’interesse generale dell’Unione e a non ricevere istruzioni dai governi nazionali.
Ogni cinque anni viene nominata una nuova Commissione, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo. Questa è la procedura:
José Manuel Barroso dirige l'esecutivo dell'UE in qualità di presidente della Commissione europea.
i governi degli Stati membri stabiliscono insieme chi sarà il Presidente della nuova Commissione;
il Presidente designato della Commissione viene quindi approvato dal Parlamento;
il Presidente designato, di comune accordo con i governi degli Stati membri, sceglie gli altri membri della Commissione;
il Consiglio adotta a maggioranza qualificata l’elenco dei candidati e lo comunica al Parlamento europeo per l’approvazione;
il Parlamento procede all’audizione di ogni candidato e vota un parere sull’intero collegio;
dopo il voto di approvazione del Parlamento, la nuova Commissione viene nominata ufficialmente dal Consiglio a maggioranza qualificata.
Il mandato dell’attuale Commissione scade il 31 ottobre 2009. Il suo presidente è José Manuel Barroso (Portogallo).
La Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può deciderne la destituzione mediante l’adozione di una mozione di censura. Ogni singolo membro della Commissione è tenuto a dimettersi su richiesta del presidente a condizione che ci sia l’approvazione degli altri commissari.
La Commissione partecipa a tutte le sedute del Parlamento, durante le quali è tenuta a chiarire e motivare le sue politiche. Risponde inoltre, regolarmente, alle interrogazioni scritte e orali poste dagli eurodeputati.
Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto da funzionari amministrativi, esperti, traduttori, interpreti e personale di segreteria. I funzionari europei sono circa 23 000; possono sembrare tanti ma sono, in realtà, in numero inferiore all’organico normalmente impiegato nell’amministrazione comunale di una città europea di medie dimensioni.
Dove ha sede la Commissione
La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma dispone anche di uffici a Lussemburgo e di rappresentanze in tutti i paesi dell’UE, nonché di delegazioni (en) in molte capitali del mondo.

Di cosa si occupa la Commissione
La Commissione europea assolve quattro funzioni fondamentali:
propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;
dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell’Unione;
vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di giustizia);
rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.

1. Proporre atti legislativi
La Commissione ha il “diritto d’iniziativa”, ossia la competenza esclusiva a redigere proposte di atti normativi europei che dovrà poi presentare al Parlamento e al Consiglio. L’obiettivo di queste proposte deve essere la difesa degli interessi dell’Unione e dei suoi cittadini, non certo quello dei singoli paesi o settori industriali.
Perché decida di presentare una qualche proposta, la Commissione deve essere a conoscenza di situazioni o problemi in Europa e valutare se il mezzo più adeguato per porvi rimedio sia per l’appunto un intervento legislativo dell’UE. A questo scopo, essa mantiene un contatto costante con un’ampia gamma di gruppi d’interesse e, in particolare, con due organi consultivi: il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Essa sollecita inoltre il parere dei parlamenti e governi nazionali.
La Commissione propone un’azione a livello dell’Unione solo se reputa che gli obiettivi da raggiungere non possano essere più efficacemente realizzati con un intervento nazionale, regionale o locale. Il principio consistente nell’agire al livello meno elevato possibile viene chiamato “principio di sussidiarietà”.Se invece giunge alla conclusione che l’intervento del legislatore comunitario è necessario, allora redige una proposta diretta a porre rimedio alla situazione e soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per un esame diretto degli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della consulenza di esperti, nell’ambito dei suoi vari comitati e gruppi di lavoro.

2. Eseguire le politiche dell’UE e il bilancio
In qualità di organo esecutivo dell’Unione europea, la Commissione è responsabile della gestione ed esecuzione del bilancio comunitario. Sebbene la maggior parte della spesa reale sia effettuata dalle autorità nazionali e locali, alla Commissione spetta una funzione di supervisione, sotto l’occhio vigile della Corte dei conti. Obiettivo di entrambe le istituzioni è garantire una corretta gestione finanziaria. E il Parlamento europeo dà alla Commissione il discarico per l’esecuzione del bilancio solo se è soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti.
La Commissione ha inoltre il compito di gestire le politiche adottate dal Parlamento e dal Consiglio, come nel caso della politica agricola comune. Un altro esempio è dato dalla politica della concorrenza, in base alla quale la Commissione può autorizzare o vietare fusioni societarie. La Commissione deve inoltre accertare che i paesi dell’UE non sovvenzionino attività produttive nazionali in modo tale da provocare distorsioni della concorrenza.
La Commissione gestisce programmi comunitari di vario genere, da “Interreg” e “Urban”, finalizzati alla creazione di partenariati transfrontalieri tra regioni e al recupero di aree urbane in declino, a “Erasmus”, programma di scambio degli studenti universitari europei.

3. Applicare il diritto comunitario
La Commissione opera in qualità di “custode dei trattati”. In altri termini, spetta ad essa e alla Corte di giustizia garantire che il diritto europeo sia correttamente applicato in tutti gli Stati membri.
Se scopre che uno Stato membro non applica la normativa dell’UE in questo o quel settore, venendo così meno ai propri obblighi giuridici, fa il necessario perché la situazione sia corretta.
In primo luogo, la Commissione avvia il cosiddetto “procedimento d’infrazione”, invia cioè una lettera ufficiale al governo interessato, nella quale comunica di avere motivi per ritenere che quel paese stia violando il diritto comunitario e fissa un termine entro il quale il governo è tenuto ad inviarle una risposta dettagliata.
Se il procedimento non basta a correggere la situazione, la Commissione si vede obbligata a deferire il caso alla Corte di giustizia che ha la facoltà di infliggere sanzioni pecuniarie. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’UE.

4. Rappresentare l’UE sulla scena internazionale
La Commissione europea è un importante portavoce dell’Unione europea sulla scena internazionale. Grazie ad essa, gli Stati membri possono infatti esprimersi “con una sola voce” nell’ambito di contesti internazionali quali per esempio l’Organizzazione mondiale del commercio.
La Commissione è competente anche a negoziare gli accordi internazionali per conto dell’UE. Un esempio è l’accordo di Cotonou che stabilisce le condizioni per un’importante partnership di cooperazione economica e commerciale fra l’UE e i paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Com’è organizzato il lavoro della Commissione
Spetta al presidente della Commissione decidere quale commissario sarà responsabile di una determinata politica e procedere eventualmente a un “rimpasto” delle competenze durante il mandato.
La Commissione si riunisce una volta alla settimana, di norma il mercoledì, a Bruxelles. Ogni commissario espone i punti all’ordine del giorno per le politiche di sua competenza e il collegio prende una decisione collegiale in merito.
Il personale della Commissione è organizzato secondo dipartimenti, denominati “direzioni generali” (DG), e “servizi” (come il servizio giuridico). Ogni DG è responsabile di un determinato settore e opera sotto la guida di un direttore generale, che risponde a sua volta ad un commissario. Il coordinamento generale è garantito dal Segretariato generale, che sovrintende anche all’organizzazione delle riunioni settimanali della Commissione. Il Segretariato fa capo al segretario generale, il quale risponde direttamente al presidente.
Di fatto sono le DG ad elaborare e redigere le proposte legislative, sebbene le proposte diventino ufficialmente tali solo una volta ‘adottate’ dalla Commissione nel corso delle riunione settimanali. La procedura è più o meno questa.
Supponiamo che la Commissione reputi necessario l’intervento normativo dell’UE per prevenire l’inquinamento dei fiumi europei. Spetterà allora al direttore generale della DG Ambiente elaborare una proposta sulla base di ampie consultazioni con gli industriali e gli agricoltori europei, i ministri dell’ambiente degli Stati membri e le organizzazioni ambientaliste. Il progetto viene discusso anche con altri dipartimenti della Commissione e verificato dal servizio giuridico e dal Segretariato generale.
Quando la proposta è pronta, viene inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione della Commissione. Se almeno 14 commissari su 27 si dichiarano favorevoli, la Commissione procede all’adozione della proposta, che avrà il sostegno incondizionato dell’intero collegio. A questo punto il documento viene inoltrato all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo.

Limitare le dimensioni della Commissione
Una Commissione costituita da un numero troppo elevato di membri non può lavorare in modo efficace. Attualmente il Collegio è composto da un commissario per ciascun paese dell’UE.Dopo l’adesione di Bulgaria e Romania, il numero dei commissari è salito a 27.Questo numero è stato fissato dal Consiglio all’unanimità.Dopo l’ingresso del ventisettesimo Stato membro, a partire dalla prossima Commissione (che dovrebbe essere costituita nel novembre 2009) il numero dei commissari sarà però ridotto.La composizione finale sarà stabilita da una decisione del Consiglio.I commissari saranno quindi nominati secondo un sistema di rotazione per garantire che i paesi siano rappresentati in modo equanime.Si intende fare in modo che tutti gli Stati membri siano adeguatamente rappresentati in base alla composizione demografica e alle dimensioni geografiche.

Parlamento
Consiglio
Presidenza
Commissione
Corte di giustizia
Corte dei conti
Comitato economico e sociale
Comitato delle regioni
Banca per gli investimenti
Fondo per gli investimenti
Banca centrale
Mediatore
Garante europeo della protezione dei dati
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
Ufficio europeo di selezione del personale
Scuola europea di amministrazione
Agenzie dell’UE

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